Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

Segnalazioni di illeciti e irregolarità

Definizioni

I Segnalanti o whistleblowers sono quei soggetti facenti parte dell’organizzazione Juventus, (sia dipendenti e collaboratori, sia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo), o clienti, fornitori, partner commerciali, finanziatori, consulenti, ex dipendenti e, in linea generale tutti coloro che intrattengono rapporti con Juventus, qualora vengano a conoscenza di una situazione passibile di Segnalazione.

La segnalazione è la comunicazione effettuata ai sensi e con le modalità previste dalla relativa procedura avente ad oggetto una Situazione che il Segnalante considera meritevole di essere segnalata perché ritiene possa configurare una Violazione.

Il processo di segnalazione (whistleblowing) è il meccanismo che consente di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'organizzazione, basate su fondati motivi.

Lo scopo principale del whistleblowing è la promozione di una cultura orientata alla correttezza e alla legalità ed ha lo scopo di definire le regole a cui attenersi nel processo di gestione delle segnalazioni.

In particolare, la disciplina del whistleblowing si configura come un insieme di regole e procedure volte a incentivare e proteggere da ritorsioni e discriminazioni il dipendente che segnala illeciti o irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle sue mansioni.

Le violazioni sono quei comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse o l’integrità della Società di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, nei seguenti ambiti:

  • violazioni delle disposizioni normative nazionali e dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, come richiamate dalla normativa applicabile
  • violazioni del Codice Etico,
  • violazioni del Modello 231,
  • violazioni del Modello di prevenzione FIGC,
  • violazioni della Safeguarding Policy,
  • violazioni gravi e/o reiterate di procedure e regolamenti interni di Juventus, anche se non esplicitamente richiamati dai suddetti Modelli o dal Codice Etico,
  • violazioni di leggi e regolamenti (sportivi e non) applicabili al settore di riferimento,
  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano nei punti precedenti. 

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Trovi i riferimenti normativi, sempre aggiornati in questa pagina.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l’oggetto del whistleblowing, ma puoi fare riferimento alle violazioni come sopra definite e alla compilazione guidata della piattaforma.

Juventus supporta e incoraggia le Segnalazioni da chiunque in buona fede abbia notizia certa o un ragionevole sospetto, basate su fondati motivi, che sia avvenuta o che possa avvenire una Violazione come sopra definita. Non devono, al contrario, essere oggetto di segnalazione né le mere voci, né le lamentele/rivendicazioni di carattere personale, né eventuali valutazioni, critiche o lamentele sulla direzione e gestione aziendale, sia di business che tecnico-sportiva, a meno che non si ravvedano elementi di fatto che possano configurare una violazione come sopra definita.

3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire al Comitato whistleblowing e ai suoi collaboratori di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

4. MODALITA’ E DESTINATARI DELLA SEGNALAZIONE

Juventus mette a disposizione un applicativo software accessibile a tutti attraverso la rete Internet. L’applicativo software garantisce assoluta riservatezza e crittografia dei dati del segnalante e della segnalazione, in quanto accessibili esclusivamente dal soggetto ricevente.

5. ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze esposte nella segnalazione sono affidate al Comitato whistleblowing che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

A tal fine, il Comitato si avvale del supporto e della collaborazione delle competenti strutture aziendali e, all’occorrenza, di organi di controllo esterni alla società, come meglio precisato nell’ambito della procedura.

6. TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

Juventus si impegna a mantenere riservata l’identità del Segnalante e degli altri soggetti che, pur non avendo effettuato direttamente la segnalazione, sono comunque ritenuti meritevoli di protezione, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Juventus o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Juventus si impegna a tutelare il Segnalante in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione.

La Società vieta atti di tale forma, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante, e prevede sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola tale divieto o gli obblighi di tutela della riservatezza dell’identità del segnalante.

7. RESPONSABILITA’ DEL WHISTLEBLOWER E TUTELA DEL SEGNALATO

Il Segnalante è responsabile della Segnalazione fatta. La Società vieta forme di “abuso” del whistleblowing, con segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate con il solo scopo di danneggiare il Segnalato e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o strumentale del meccanismo di segnalazione. Sono previste sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola tale divieto, effettuando con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate, fatta salva l’eventuale accertamento di responsabilità civile (ex art. 2043) o penale (per ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ex codice penale). La medesima tutela si estende ad eventuali soggetti Segnalati che siano esterni all’organizzazione Juventus (es. altri collaboratori, fornitori, licenziatari, partner e “altri soggetti”, secondo le definizioni del Codice Etico).